Art. 3.
(Consenso informato e garanzie).

      1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, prima di sottoporsi a tecniche di procreazione medicalmente assistita, hanno il diritto di conoscere le condizioni biogenetiche dell'embrione ovvero del materiale genetico oggetto della donazione.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i donatori possono ricorrere alle tecniche mediche più avanzate che offrano adeguate garanzie di tutela dell'integrità del materiale genetico donato.